Nota alla sentenza della Cassazione penale - sez. VI, del 30 agosto 1993, che ha decretato che " L'inosservanza, da parte degli ufficiali di polizia giudiziaria addetti alle unità specializzate antidroga, della procedura prevista dall'art. 97 d. P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 in tema di acquisto simulato di sostanze stupefacenti, può determinare, al più, responsabilità sul piano disciplinare, ma non incide minimamente sulla loro capacità a testimoniare nel processo".
Viene pertanto analizzato l'articolo menzionato che, come l'art. 12-quater d. l. 8 giugno 1992, n. 306 (Ricettazione di armi, riciclaggio e reimpiego simulati) scaturisce dalla "prospettiva della ricerca e dell'adozione di nuove e più adeguate strategie di lotta al traffico internazionale di stupefacenti" e alla criminalità di stampo mafioso.
In particolare, si esamina la figura del fictus emptor e il problema della sua responsabilità penale, illustrando una serie di soluzioni fornite dalla dottrina in materia di agente provocatore e nel contempo accennando "alle ambiguità e ai rischi sottostanti ad una generalizzata legittimazione di tale figura" che per i legislatori europei rimane "sostanzialmente insidiosa, da utilizzare come extrema ratio e soltanto in relazione a reati di una certa consistenza".
La nota si conclude con l'auspicio di "un collegamento tra le scriminanti speciali in materia di fictus emptor e le norme processuali, onde garantire maggior tutela all'infiltrato in associazioni criminose".
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